
Il progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico AIDA 2.0 di sdoganamento all’importazione sembra procedere come da previsioni.
Con la circolare 22/2022 dello scorso 6 giugno è stata annunciata l’entrata in vigore del nuovo sistema di presentazione delle dichiarazioni doganali all’importazione.
A partire dal 9 giugno, l’Agenzia delle Dogane ha, infatti, aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo che deve essere applicato il modello di dati definiti a livello unionale, l’EUCDM, ossia l’European Union Customs Data Model, rendendo effettivo il progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione (noto AIDA 2.0) nell’ambito di un più ampio processo di digitalizzazione promosso dal Nuovo Codice Doganale (CDU) per favorire gli scambi abbattendo tempi e costi.
La novità principale riguarda la trasformazione della bolletta doganale in formato digitale. Si procede verso l’abbandono del modello DAU (Dichiarazione Amministrativa Unica) a favore di un data set immateriale, ossia con tracciati in formato “xml”, in ottemperanza al principio disposto dall’art.6 punto 1 del CDU che stabilisce che
“[…] tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.”
L’effetto è inequivocabile: una radicale modifica delle procedure di gestione IVA, ora nelle vesti immateriali ma dal contenuto, data e fonte certi, immodificabili e conservate per qualsiasi scopo.
Infatti, le dichiarazioni doganali di importazione sono munite di firma digitale, rispondendo di fatto, ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio stabiliti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Con la smaterializzazione della bolletta doganale l’azienda che importa dovrà quindi essere in grado di entrare in possesso del documento di dichiarazione di import (rif. Prospetto sintetico) e del prospetto di riepilogo ai fini contabili (che sostituisce il DAE, documento che comprova l’esportazione e generato dal DAU) direttamente dal portale PDMU accedendo al proprio cassetto doganale. I due documenti concorrono alla registrazione contabile per l’importatore e il prospetto di riepilogo è anche la prova richiesta dall’Agenzia delle Entrate per verificare le detrazioni IVA richieste dal medesimo soggetto.
I tracciati
Secondo quanto prescritto dalla circolare, a decorrere dal 9 giugno 2022 per le dichiarazioni doganali in import il messaggio IM è costituito dai tracciati:
- H1 Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
- H2 Dichiarazione di deposito doganale
- H3 Dichiarazione di ammissione temporanea
- H4 Dichiarazione di perfezionamento attivo
- H5 Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali
- H6 Dichiarazioni in dogana nel traffico postale per l’immissione in libera pratica
- H7 Dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all’importazione a norma dell’art.23, parag. 1 o dell’art. 25, parag. 1, del regolamento (CE) n.1186/2009
- I1 Dichiarazione semplificata
- I2 Notifica di presentazione in dogana delle merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante nel quadro di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci all’importazione
Questi, sono da applicare alle importazioni ordinarie, alle importazioni con vincolo a regimi speciali e alle operazioni di introduzione da territori fiscali speciali.
La detrazione dell’IVA
Con la circolare 22 del 6 giugno, inoltre, l’Agenzia Doganale - allo scopo di assicurare l’adempimento degli obblighi fiscali IVA - ha dichiarato la messa a disposizione sul PUDM (portale unico dogane e monopoli) il Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, documento da annotare nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 funzionale l’esercizio della detrazione IVA, nel quale è appunto riassunto il totale dell’IVA versata all’importazione, suddiviso per aliquote.
Tale decorrenza non è stata però rispettata da ADM e pertanto nel mese di luglio 2022 si è arrivati ad una presa di posizione della Agenzia delle Entrata (tramite “Risposta all’interpello n.417 del 5 agosto 2022”), che in merito ha dichiarato come
“sia possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in sede di importazioni effettuate tramite la nuova procedura digitalizzata introdotta dall'Agenzia delle Dogane, attraverso la registrazione, nel registro IVA degli acquisti tenuto ai sensi dell'articolo 25, d.P.R. n. 633/1972, delle informazioni e dei valori contenuti in un "documento comprovante l'importazione", come ad esempio il "documento di cortesia" emesso dagli spedizionieri o, in alternativa, attraverso la registrazione nei registri IVA delle informazioni e dei valori contenuti nella versione elettronica del suddetto "documento comprovante l’importazione”.
La ADM ha identificato quindi temporaneamente nel Prospetto Sintetico facente tale funzione.
Con decorrere il mese di settembre 2022, le problematiche riscontrate da ADM si sono progressivamente risolte ed è ora possibile recuperare sul PUDM tale prospetto.
Alcune conseguenze
La reingegnerizzazione AIDA 2.0 e le novità con essa introdotte permetteranno:
- L’invio incrementale dei dati delle dichiarazioni doganali
- Un incremento del numero di articoli per dichiarazione da 40 a 999
- Lo svincolo delle merci per articolo (non più per dichiarazione)
- Lo scambio dei messaggi con i dichiaranti in formato XML tramite web services
- Il riconoscimento di altre Certification authorities per l’identificazione e la firma digitale
- Il riconoscimento degli utenti tramite SPID o CNS
Le criticità e i prossimi passi
Concluso questo step verso il nuovo processo digitalizzato, la prossima criticità da affrontare è la scadenza fissata al 31/12/2022 per l’utilizzo della vecchia procedura cartacea tramite formulari e produzione del DAE.
A partire infatti dal 1° gennaio 2023 sarà esclusivamente disponibile la nuova procedura e tutti i soggetti importatori dovranno essersi adeguati nel suo utilizzo (rif. Circolare 22/2022 della ADM:
“In particolare, il par. 2 del suddetto articolo consente fino al 31 dicembre 2022 che mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del CDU, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:
- le disposizioni in materia di notifica di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo di cui agli articoli 133, 139, 145 e 146; e
- le disposizioni in materia di dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256.”).
Tale adeguamento non è semplice sia data la complessità del cambiamento, sia per i tempi ristretti per adeguarsi.
Il passo successivo sarà invece quello di avere a disposizione un’integrazione “machine to machine” con il PUDM, che consenta di effettuare le richieste di importazione e ricevere i prospetti prodotti dalla ADM senza che un utente effettui un accesso volontario al portale, ma bensì tramite una procedura informatizzata.
In base a questa nuova possibilità, si apriranno diversi scenari tecnologici da valutare a supporto dell’attività di importazione.
Deve comunque essere sottolineato che Il progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico AIDA 2.0, non si fermerà alla procedura di importazione ma nel corso del 2023 coinvolgerà anche quella di esportazione, che a sua volta diventerà full digital.